di Paolo Comuzzi
Senza andare nei dettagli (anche se esiste su questa materia una sentenza recente della CTP di Milano dal quale è lecito prendere i fatti di causa) possiamo dire che la fattispecie si sostanzia in un pagamento di dividendi da parte di una società italiana ad una società estera (residente fiscale nella Unione Europea - UE) con ritenuta pari a zero come previsto nel caso di specie. Di fronte a questa fattispecie, in buona sostanza, la GDF in sede di verifica e quindi la Amministrazione Fiscale nell’ambito dell’accertamento fiscale contesta questa impostazione manifestando la tesi che il percettore delle somme non sia il beneficiario effettivo del reddito ma che questo soggetto debba invece identificarsi nella società (residente extracee) che andiamo a denominare come ZLTD e quindi sorge il problema della ritenuta alla fonte.
Commenti
Guardando al complesso dei documenti che possiamo vedere è interessante vedere che:
1. Non viene contestata in alcun modo la fittizietà della società che ha percepito i dividendi (è del tutto chiaro che l’erogante italiano ha pagato i dividendi alla controllante estera residente nella UE e questo fatto non viene contestato dalla GDF e dall’Agenzia);
2. Viene detto però che i dividendi (ovvero il reddito erogato) erano destinati , fin dal principio, al soggetto ZLTD (residente extracee) e pertanto si sostiene lecito dire che la società residente in UE ha fatto solo da tramite per il passaggio di questa componente reddituale verso il destinatario finale (anche se materialmente essa ha registrato questa somma nel suo conto economico e quindi ha distribuito dividendi che nascono da un suo utile );
3. In sostanza, questo viene sostenuto nella verifica e nell’accertamento, la fittizietà non attiene al soggetto estero (la cui struttura amministrativa – leggera o meno – non viene in discussione) ma alla operazione in se stessa (la erogazione dei dividendi) che vedrebbe come beneficiario effettivo la società ZLTD;
4. Andando nei dettagli si sostiene che i dividendi (ovvero la somma erogata) erano destinati alla società ultima (extracee) e questo perché è stata (secondo la GDF e la Agenzia) proprio questa società che avrebbe deciso di far procedere la controllata indiretta alla distribuzione delle somme (come se per questa specifica operazione il percettore – residente fiscale nella UE – altro non fosse che una stabile organizzazione di ZLTD formata nella UE e incapace di qualsiasi decisione propria).
In buona sostanza nessuno mette in discussione la struttura (personale e uffici) e la capacità operativa della società sita nella UE (il primo percettore delle somme) ma viene contestata la operazione singola e questo avviene guardando solo al flusso del dividendo e sostenendo che dette somme nella sostanza sono transitate nella società socia residente nella UE solo per un “transito” ma non perché questa società potesse dire di averne la disponibilità giuridica ed economica.
Il fatto che ZLTD abbia fornito la indicazione alla società UE di far procedere la controllata italiana alla erogazione di un dividendo porterebbe a considerare la stessa ZLTD come il beneficiario delle somme erogate (una tesi questa certamente molto forte e che, lo ripetiamo, identifica nella società UE un soggetto non autonomo nel processo decisionale).
Andando alla definizione di beneficiario effettivo è interessante notare come la Amministrazione Finanziaria richiami numerosi documenti di prassi ed alla fine concluda che si può parlare di beneficiario effettivo quando il percettore delle somme (nel nostro caso i dividendi) trae un proprio beneficio economico dalla operazione posta in essere e questo richiede che il percettore abbia la titolarità e la disponibilità del reddito percepito (in sostanza il percettore delle somme deve poter “maneggiare” il reddito percepito – diciamo maneggiare per usare un linguaggio semplice – e non vedersi costretto a “girarlo” immediatamente ad un diverso soggetto cosa questa che comunque difficilmente avviene ).
Se vogliamo riassumere la situazione in modo sintetico diciamo che il percettore UE deve dare una piena dimostrazione di avere un potere di decidere l’utilizzo economico delle somme che ha percepito e questo è un punto fondamentale della discussione, un punto che incide anche in modo pesante (a nostro modo di vedere) sulla responsabilità del soggetto erogante (che ha molti problemi nell’accertamento di una simile condizione di fatto e che difficilmente può raggiungere una conclusione definitiva in merito a questo punto specifico).
Conclusione
Premessa la sconfitta nel primo grado del giudizio (ma restano appello e Cassazione) appare evidente come la Amministrazione Finanziaria abbia centrato la sua osservazione tenendo conto del reddito singolo ed evitando di parlare del percettore nel suo complesso. Questo è un punto molto rilevante in quanto siamo in presenza di un caso molto complesso in cui un percettore di sostanza (ovvero un percettore con personale ed uffici e che svolge una vera attività economica) viene comunque a subire una contestazione relativamente ad una singola attribuzione reddituale e appare ancora di maggior evidenza la difficoltà per il soggetto erogante di procedere ad un esame dettagliato della posizione del percettore stesso con la conseguente problematica della responsabilità per le sanzioni.