In vigore in Italia la tassa forfettaria per i ricchi contribuenti residenti all’estero

Il fisco italiano strizza l'occhio agli stranieri ricchi. Dall’8 marzo 2017, chi ha da molti anni una residenza estera e si sposta in Italia può scegliere di attivare la "flat tax" per ricchi contribuenti, una tassa fissa da 100.000 euro l'anno. La norma è operativa secondo le istruzioni e un’apposita check list messe a punto dall'Agenzia delle Entrate. La novità, secondo alcune stime, potrebbe interessare subito un migliaio di soggetti e punta a fare concorrenza a Paesi come Spagna e Gb (ora interessata dalla Brexit) che così hanno attratto emiri, calciatori, cantanti.

L'agevolazione, prevista dalla ultima Legge di Bilancio, riguarderà solo chi è residente all'estero da almeno 9 periodi d'imposta negli ultimi 10 anni ed è facilmente attivabile: punta quindi agli stranieri e tiene fuori coloro che in questi anni si sono trasferiti dall'Italia all'estero.
La convenienza, ovviamente, c'è soprattutto per coloro che hanno grossi patrimoni e redditi. Ma anche per chi ha famiglie numerose con guadagni a molti zeri: insieme al contribuente-Paperone infatti potranno beneficiare del fisco-forfait anche i familiari, pagando un ulteriore 'gettone' al fisco da 25.000 euro. Ad annunciare l'arrivo della nuova normativa è un comunicato dell'Agenzia delle Entrate che parla del nuovo regime sostitutivo sui redditi all'estero. ''L'opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017, prevede il pagamento di un'imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d'imposta per cui viene esercitata - spiega l'Agenzia guidata da Rossella Orlandi - al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è stato anche approvato il modello di check list da allegare all'istanza di interpello che consente una valutazione preventiva dell'amministrazione finanziaria sull'ammissibilità al regime di favore''.
Aderire al forfait sarà facile. Basta barrare l'apposita casella nella dichiarazione dei redditi. Ma per chi vuole avere certezze di rientrare nei criteri previsti può utilizzare la check list delle Entrate anche per presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta - spiega il comunicato delle Entrate - può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell'istanza il contribuente, oltre ai dati anagrafici, dovrà indicare lo ''status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione'', ''la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione'' e ''gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva''.
L'opzione, che può essere tacitamente rinnovata per un massimo di 15 anni, può anche essere estesa - ricorda l'Agenzia delle Entrate - ai familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l'imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione. Le istruzioni delle Entrate spiegano che l'opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni de redditi e la domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia. L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità. Il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

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