di Manuela Cipollone
Le retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all’estero, i decreti attuativi della Legge Cirinnà, la nuova Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e l’istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.
Sono solo alcuni dei provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale nell’ultimo mese.
Come ogni anno, il Ministero del lavoro ha emanato il decreto – cofirmato anche dal Ministero delle Finanze – che determina le retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all'estero. Le norme si applicano ai lavoratori dipendenti italiani inviati all’estero, in via continuativa ed esclusiva, su cui viene applicato il calcolo dei contributi assicurativi obbligatori e delle imposte sul reddito dovuti per il periodo di paga 2017, secondo quanto previsto dalla legge n. 317 del 1988.
Obbligatorietà delle assicurazioni sociali
La legge stabilisce l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Per loro, i datori di lavoro pagano i contrinuti previdenziali in base alla legge di ciascuno stato, ma tali contributi sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Su questa parte interviene ogni anno il decreto del Ministero del Lavoro che per il 2017 ha pubblicato le relative tabelle per ciascun settore.
Le retribuzioni costituiscono anche base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Sono entrati in vigore l’11 febbraio i decreti attuativi della Legge sulle Unioni Civili, detta Legge Cirinnà.
Unioni civili
Il primo - “Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili” - di fatto integra ogni legge sul matrimonio prevedendo dopo la parola “matrimonio” anche la dicitura “unioni civili”.
In questo decreto si regola anche l’unione civile all’estero: il secondo comma del primo articolo, infatti, recita: “Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo”.
Tra i “casi particolari” il decreto annovera (articolo 70-sexies) quello della richiesta di un’unione civile da un cittadino italiano all’estero: “quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile è un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale è fatta richiesta effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis (L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle generalità dichiarate da chi chiede l’unione) anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorità consolare, quest'ultima effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica”.
Il secondo decreto modifica e integrale le normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili; il terzo modifica le norme di diritto internazionale privato.
In quest’ultimo, ad esempio, si prevede che “Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana”.
Sempre dall'11 febbraio è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso: se, infatti, l’unione civile avviene con un partner con la cittadinanza italiana, anche l’altro partner potrà richiederla dopo 2 anni se la loro residenza è stabilita in Italia o 3 anni se la loro residenza è all’estero. Quest’attesa può essere ridotta a metà se ci sono i figli legittimi nati dalla coppia.
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio
In Gazzetta anche la delibera con cui il Senato ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
La Commissione dura in carica un anno e avrà il compito di “svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio”, ma anche “monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”. E ancora, compito dei parlamentari sarà anche accertare sia “le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti” che “il livello di attenzione e la capacita d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza”.
Infine, la Commissione dovrebbe essere in grado di “proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo” così da “realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere”.
La delibera indica poi i poteri della Commissione – che non dovrà mai ledere i diritti di libertà personale e la privacy delle persone coinvolte – e stabilisce come essa dovrà rapportarsi con le autorità di polizia e giudiziarie per avere accesso ad atti utili al suo lavoro.
Al termine della sua attività la Commissione dovrà presentare una relazione finale.
Compongono la Commissione venti senatori, di tutti gli schieramenti in proporzione alla loro presenza in Senato. L’articolo 5 torna sull’"obbligo del segreto” per tutti i membri della Commissione e sul personale che collabora con i senatori coinvolti. Per il suo funzionamento vengono stanizati 50.000 euro per l'anno 2017, soldi “a carico del bilancio interno del Senato”.
Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo
È entrata in vigore il 28 febbraio la legge che istituisce la “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” che verrà celebrata il 1° febbraio di ogni anno per “conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo”. La Giornata nasce anche con l’obiettivo di “promuovere, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra”.
Tutte le amministrazioni saranno chiamate ad organizzare “cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo”.
L’articolo 4 della legge, poi, pone particolare enfasi sulle attività del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.
Tante le convenzioni internazionali entrate in vigore nell’ultimo mese; tra queste quella con il Cile contro le doppie imposizioni fiscali; gli accordi con il Principato del Liechtenstein e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale.