di Riccardo Geiser

Nella vita quotidiana, il simbolo © è onnipresente. Si tratta della lettera iniziale del termine inglese copyright – ma, da un punto di vista legale, cosa significa questo contrassegno?


Il concetto di base del copyright risale al 15° secolo, durante il quale i primi tipografi svilupparono il desiderio di poter vietare a terzi la ristampa dei loro libri. Fu così che nacque il diritto esclusivo degli autori di copiare (the right to copy), ovvero di riprodurre, le loro opere. Gli anglosassoni furono i primi a codificare il copyright nella legge britannica Statute of Anne del 1710, mentre l'uso del simbolo © di per sé è stato introdotto negli Stati Uniti tramite il Copyright Act del 1909.
Sia nella giurisprudenza italiana che in quella svizzera, la nozione copyright equivale al 'diritto d'autore'. Sistematicamente, i diritti d'autore rientrano nell'universo della proprietà intellettuale, ovvero dei beni immateriali sottoposti ad una tutela legale specifica. In Svizzera, i diritti d'autore sono oggetto dell'omonima Legge federale sul diritto d'autore (LDA).
Secondo la LDA, sono degne di protezione tutte le creazioni dell'ingegno umano di carattere individuale, purché siano percepibili. Il criterio per giudicare se un'opera dispone dell'individualità necessaria è la supposta singolarità di ciò che è stato creato – in parole povere, l'opera deve essere nuova. In particolare è da notare che, né lo scopo, né il valore artistico dell'opera sono elementi decisivi per costituire la protezione sotto il regime della LDA.
Ma di che tipo di 'opere' potrebbe trattarsi? Premesso che siano di carattere individuale, le creazioni possono essere opere sia linguistiche (ad es. opere letterarie come romanzi, racconti, poesie, testi o libri di natura scientifica o tecnica, ma anche discorsi, arringhe o orazioni), sia artistiche (ad es. brani musicali, disegni, dipinti, sculture, fotografie, cinematografie, coreografie e architettura), ma sono considerate opere ai sensi della LDA anche programmi per computer.
Il diritto d'autore sorge nel momento in cui l'opera è stata creata e si estingue 70 anni dopo la morte dell'autore, rispettivamente dopo 50 anni per quanto riguarda programmi per computer. Per ottenere i diritti tutelati dalla LDA, non c'è bisogno che l'autore iscriva l'opera in un registro o che la contrassegni con il simbolo © – la creazione dell'opera è l'unico atto costitutivo. In effetti, l'uso della © in Svizzera è volontario, ma può sicuramente aver senso al fine di dichiarare la paternità dell'opera al pubblico.
In ogni caso, una volta creata l'opera, la LDA conferisce all'autore diritti morali (diritti della personalità) da un lato e diritti di utilizzo esclusivo, dall'altro.
I diritti morali tutelano la relazione tra l'autore e l'opera e comprendono, nello specifico, i diritti (1) di prima pubblicazione e di inedito dell'opera, (2) alla paternità dell'opera, ovvero, al riconoscimento della qualità d'autore (ad es. nei titoli di testa e di coda di un film), e (3) all'integrità dell'opera, cioè la facoltà esclusiva di alterarla.
I diritti di utilizzo, invece, conferiscono all'autore l'esclusiva di utilizzo – solo l'autore stesso decide se, quando e come utilizzare la sua opera. Difatti, la LDA tutela ogni forma di utilizzo immaginabile, incluso lo sfruttamento economico. A titolo d'esempio, l'autore ha il diritto di allestire esemplari dell'opera e venderli o darli a noleggio, ma anche il diritto di riproduzione, di diffusione, di recitazione, di rappresentazione e d'esecuzione dell'opera stessa.
Da un punto di vista economico, l'autore a grandi linee ha due possibilità contrattuali per sfruttare la sua creazione: il diritto d'autore può essere sia trasferito per un corrispettivo, atto che risulta in un cambio del titolare, sia concesso in licenza, atto tramite il quale l'autore mantiene la sua posizione di esclusiva, conferendo al licenziatario l'utilizzo del diritto per un determinato periodo (ad es. contratti di licenza software).