PARTE LA MODALITÀ ONLINE PER LA RICHIESTA DI ESENZIONE DAL CANONE RAI NEI CASI DI NON DETENZIONE

In un precedente comunicato avevamo informato che in casi particolari, ad esempio che in nessuna delle abitazioni in Italia per le quali si è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone RAI nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento.

Da ieri, a comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate, decorre la possibilità di presentare “online” l’autocertificazione per ottenere l’esonero attraverso l’invio, tramite una applicazione web del sito istituzionale, del modello di dichiarazione sostitutiva.

Il modello è disponibile all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dedicata al canone RAI (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+rai).

Il servizio web consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software. Per accedere al servizio web, utilizzabile anche dai cittadini italiani residenti all’estero, è necessario registrarsi ai servizi telematici. I contribuenti che sceglieranno la modalità telematica, ricorda la stessa agenzia, avranno tempo per la presentazione fino al 10 maggio 2016, mentre chi decide di procedere tramite l'invio cartaceo (con raccomandata a/r) la scadenza è il 30 aprile. Sono valide, comunque, le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2016 al 24 marzo 2016 (data di pubblicazione del provvedimento direttoriale delle Entrate) su modelli non conformi a quello approvato, a condizione che siano rese ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000 e che contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. La domanda riguarda l'esonero dall'obbligo di pagamento del canone per tutto l'anno 2016. Per accedere nuovamente all'esenzione per il 2017, qualora ne sussistano i requisiti bisognerà ripresentarla dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017.
Si ricorda che l'esenzione dal pagamento del canone Rai per l’anno 2016 è previsto solo nell'ipotesi di mancato possesso di un apparecchio televisivo nella propria abitazione, mentre non è più possibile disdire l'abbonamento richiedendo il suggellamento dell'apparecchio tv. Altri casi particolari di esonero riguardano gli over 75 con reddito lordo complessivo fino a 6.713,98 euro (finché non sarà emanato il decreto del Mef che amplia la soglia dell'esenzione fino a 8.000 euro annui), i diplomatici e militari stranieri. Per coloro i quali non vogliono o non possono utilizzare le modalità web “online”, alleghiamo la dichiarazione sostitutiva di non detenzione da inviare in modalità cartacea.

Roma, 5 aprile 2016

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